Il 17 marzo scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 18/2020, c.d. “Cura Italia”, emanato dal Governo a causa dell’emergenza mondiale del Covid-19.
Vi sono all’interno del decreto legge, alcuni articoli che hanno disciplinato una serie di aspetti fiscali e tributari, riguardanti, anche, le partite Iva.
Iniziamo ad esaminare l’art 27, il quale prevede che venga erogata in favore dei lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e coordinativa iscritti alla Gestione separata Inps e dei liberi professionisti titolari di p.iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, un’indennità “una tantum” pari ad € 600,00 erogata dall’Inps (non soggetta ad imposizione fiscale) per il solo mese di marzo.
Il predetto “bonus”, così come indicato dalla Comunicazione Inps n. 1288 del 20 marzo 2020, è previsto, altresì, per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria, quali:
- Artigiani
- Commercianti
- Coltivatori diretti, coloni e mezzadri
ma anche per i lavoratori stagionali del settore turismo e degli stabilimenti balneari (con determinati requisiti) e i lavoratori agricoli.
Il presente articolo, però, non prevede che l’erogazione della suddetta indennità avvenga, anche, in favore dei liberi professionisti iscritti agli Ordini, come ad esempio: gli avvocati, i dottori commercialisti, i consulenti del lavoro, gli ingegneri, etc.
L’art 62 statuisce la sospensione in favore delle imprese con ricavi sino a 2 mln di euro e dei professionisti con compensi non superiori a 2mln di euro dei versamenti da autoliquidazione in scadenza dall’8 marzo al 31 marzo riguardanti:
- l’Imposta sul valore aggiunto
- le ritenute alla fonte di cui agli artt. 23-24 del D.P.R. n. 600/’73
- le trattenute relative all’addizionale regionale/comunale
- i contributi previdenziali e i premi per l’assicurazione obbligatoria.
A seguito della predetta sospensione i pagamenti riprenderanno e dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi, in una unica soluzione entro il 31 maggio, oppure, in un massimo di 5 rate mensili con prima scadenza sempre al 31 maggio.
Sempre l’art. 62 prevede, inoltre, la sospensione di tutti gli adempimenti fiscali che scadono tra l’otto marzo e il trentuno maggio.
E’ riconosciuto, invece, con l’art. 65 un credito di imposta, in favore dei soggetti esercenti attività di impresa, pari al 60% dell’importo del canone di locazione, del mese di marzo, per gli immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (Negozi e Botteghe). Tale credito potrà essere utilizzato solo in compensazione ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 241/’97.
Con l’art. 67 è stata disposta anche per le partite iva, la sospensione dell’attività di controllo;
di accertamento;
di riscossione;
di liquidazione,
e di contenzioso
per il periodo che intercorre tra l’8 marzo e il 31 maggio.
Dall’altra parte, però, il medesimo articolo prevede l’allungamento dei termini di accertamento in favore dell’Agenzia delle Entrate, di due anni per il periodo di imposta 2015; di tal che, il termine di decadenza dell’attività accertatrice per il 2015, spira il 31.12.2022!
Tutti i contribuenti possono beneficiare della sospensione dei versamenti delle entrate tributarie e non, relativi a:
- cartelle di pagamento,
- avvisi di accertamento
- avvisi di addebito (Inps) che scadono tra l’ 8 marzo e il 31 maggio ’20 (art. 68). I suddetti versamenti dovranno essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il 30 giugno 2020.
L’art 68 prevede, altresì, lo slittamento del termine di versamento della seconda rata del saldo stralcio dal 31.03.20 al 31.05.20, e la proroga del pagamento della rata del 28.02.20 della rottamazione ter, al 31.05.20
A mio parere e a conclusione di questa breve analisi, emerge la necessità di un intervento del Governo e del Parlamento in sede di conversione del decreto-legge al fine di tutelare, in misura maggiore il mondo delle partite iva, in particolare in questo momento di grave difficoltà economico- finanziaria. Bisogna attuare, dunque:
- una politica di sospensione (per il 2020) dei versamenti dei tributi e non, lunga e generalizzata, per tutti gli imprenditori e liberi professionisti;
- incrementare tutti quegli strumenti che possano dar “ossigeno” alle partite iva, come ad esempio: accesso al credito con tassi agevolati e piani di rateazione lunghi, misure agevolate di estinzione dei debiti con l’Erario, l’Istituto Previdenziale, l’Inail e gli Enti locali, che prevedano rateazioni sino a 10 anni e maggior (e prolungato) sostegno economico a tutte le partite iva (inclusi i liberi professionisti iscritti agli Ordini professionali).
Avv. Dario Marsella
Of Counsel
“Mazzoni & Gallo Studio Legale Associato”
Presidente Commissione Tax Law U.A.E.