Lo scorso 23 ottobre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.l. n.119 del 2018 (Decreto fiscale), entrato in vigore il giorno successivo, nel quale viene prevista la c.d. Pace Fiscale.
Il decreto fiscale (modificabile dal Parlamento) introduce “nove strade” per chiudere le posizioni debitorie tributarie.
Con questo articolo si cercherà di analizzare, pur brevemente, la struttura del decreto fiscale, in modo da evidenziare le opportunità e le possibilità di adesione per i contribuenti.
Ma andiamo con ordine. Gli articoli 1 e 2 introducono le definizioni agevolate dei processi verbali di constatazione (in caso di verifiche fiscali) e degli avvisi di accertamento; secondo quanto previsto dal primo articolo, i processi verbali consegnati entro la data di entrata in vigore del decreto fiscale (il 24.10.2018) possono essere definiti attraverso una dichiarazione da presentare entro il 31 maggio 2019, senza l’applicazione delle sanzioni e degli interessi e con il pagamento delle sole imposte. L’art. 2, invece, permette a tutti quei contribuenti che hanno ricevuto avvisi di accertamento, di rettifica e liquidazione entro il 24.10.18, non impugnati e ancora impugnabili, di definire in maniera agevolata tali atti con il pagamento delle sole imposte richieste senza, quindi, le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro trenta giorni dalla suddetta data.
Il decreto ha previsto un’altra edizione della “Rottamazione dei ruoli”, la c.d. rottamazione-ter.
Cosa prevede questa nuova definizione agevolata e chi può beneficiarne?
L’art 3 permette di definire i debiti che risultano nei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2017, senza pagare le sanzioni e gli interessi di mora, pagando, invece, le somme dovute a titolo di capitale (imposte e contributi previdenziali), l’aggio rimodulato sulla parte capitale e le spese di notifica delle cartelle di pagamento.
Le domande di rottamazione possono essere presentate entro il 30 aprile 2019, e rientrano in questa nuova edizione anche tutti coloro che hanno aderito alla prima definizione dei ruoli ma non hanno pagato integralmente le rate.
La novità più importante riguarda la durata della rateazione, in effetti: con la nuova rottamazione i debiti possono essere pagati in 5 anni con 10 rate semestrali, con scadenza 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno.
A seguito della presentazione della domanda di sanatoria non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi, nuove ipoteche legali, né attivate nuove procedure esecutive.
L’art. 3 prevede, inoltre, lo spostamento del pagamento delle rate previste dalla rottamazione, c.d. bis, (rate di luglio-settembre-ottobre 2018) al 7 dicembre 2018; a seguito del pagamento delle rate suindicate entro il 7 dicembre, le residue scadenze della rottamazione bis (novembre 2018 – febbraio 2019) verranno inserite, automaticamente, in un nuovo piano di rateazione a 10 rate semestrali che verrà inviato ai contribuenti entro il 30 giugno 2019.
Sempre in tema di cartelle esattoriali, con l’art. 4 del decreto viene introdotto lo “stralcio dei debiti sino a mille euro” affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010. Nello specifico, i debiti che, alla data del 24 ottobre, hanno un importo residuo sino a mille euro (comprensivo di capitale, sanzioni ed interessi) contenuti nei singoli carichi affidati all’agente della riscossione (con alcune eccezioni) dal 1° gennaio 2000 al 31.12.2010 sono in maniera automatica annullati dall’agente stesso; l’annullamento dei predetti debiti avverrà il 31.12.2018.
Può beneficiare della pacificazione fiscale anche il contribuente che ha un giudizio pendente con il Fisco. Infatti, l’art. 6 prevede che chi ha un contenzioso tributario pendente in Commissione Tributaria (di primo o secondo grado) o in Cassazione in cui parte avversa è l’Agenzia delle Entrate può definire in maniera agevolata la lite, pagando un importo pari alle sole imposte, con esclusione, quindi, delle sanzioni e degli interessi. Se è il contribuente a risultare vincitore in primo grado, il pagamento delle imposte si riduce del 50%, se lo stesso risulta vincitore in secondo grado, il pagamento da effettuare è, invece, pari al 20% del totale delle imposte (sempre al netto delle sanzioni e degli interessi).
Anche in questo caso, per poter definire in maniera agevolata il giudizio pendente si dovrà inoltrare, entro il 31 maggio 2019, una domanda di sanatoria e l’ammontare da pagare potrà essere rateizzato.
Infine, grazie all’art. 9 i contribuenti presentando una “dichiarazione integrativa speciale”, entro il 31 maggio 2019, potranno sanare eventuali errori ed omissioni ed integrare, in questo modo, le dichiarazioni dei redditi presentate entro il 31 ottobre 2017. Questa dichiarazione speciale permette ai contribuenti di integrare le precedenti dichiarazioni nel limite massimo di 100.000 euro di imponibile annuo e di non oltre il 30% di quanto dichiarato; sull’ammontare integrato si pagherà, per ogni anno di imposta, senza sanzioni ed interessi, un’aliquota sostitutiva del 20% ai fini delle imposte sui redditi, Irap e dei contributi previdenziali.
Dario Marsella
Avvocato tributarista