La questione giuridica relativa al termine prescrizionale dei crediti previdenziali da applicare nella fase successiva alla notifica della cartella (non impugnata) è oggetto, negli ultimi anni, di un interessante dibattito dottrinale e giurisprudenziale.
La posizione del concessionario della riscossione e dell’ente impositore (rectius: I.N.P.S.) si basa sul riconoscere alla cartella di pagamento non opposta natura di sentenza passata in giudicato, con conseguente, applicazione del termine di prescrizione decennale ai sensi dell’art. 2946 c.c.
Sul punto relativo al termine di prescrizione sono due le norme da esaminare: l’art. 2953 c.c. e l’art. 3, comma 9, lett. b) della Legge n. 335/1995.
L’art. 2953 del c.c. dispone che:“I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”; mentrel’art. 3, comma 9, Legge n. 335/95, statuisce che: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
b)cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Chiaramente, diviene importante verificare se nelle ipotesi di ricevimento di atti successivi alla cartella di pagamento, quindi, nel caso di notifica da parte del concessionario di intimazioni di pagamento, comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, ipoteca esattoriale, preavviso di fermo amministrativo, il difensore potrà sollevare l’eccezione di prescrizione quinquennale ai sensi dell’art. 3, precedentemente citato.
Sono numerose le pronunce giurisprudenziali che considerano applicabile,nella fase successiva alla notifica della cartella non opposta, il termine prescrizionale quinquennale previsto dall’art. 3, comma 9 della Legge n.335/95. Si precisa che le Corti di merito seguono tale orientamento riprendendo, spesso, i principi di diritto espressi dalla Suprema Corte di Cassazione con numerose sentenze(n.12263/2007, n. 25790/2009, n.8380/2013).
Passiamo ora ad esaminare, seppur brevemente,alcuni casi pratici. Innanzitutto, su una vicenda avente ad oggetto l’impugnazione da parte del contribuente di intimazioni di pagamento notificate da Equitalia oltre i cinque anni dalla notifica della cartella, si è espresso recentemente il Tribunale di Lecce, Sez. Lavoro, con la sentenza n. 2464 del 2015; il Giudice del Lavoro precisava in un importante passaggio che: “Orbene, la cartella esattoriale non opposta è titolo esecutivo a contenuto definitivo, ma detto titolo non può essere equiparato a una sentenza passata in giudicato, in quanto non sottoposto al vaglio del giudice, risultando, piuttosto, atto di accertamento di un credito cui il giudice è risultato estraneo”; ed ancora:“Il diritto di credito portato dalle cartelle esattoriali in oggetto è, pertanto, sottoposto al termine di prescrizione quinquennale previsto per i crediti prescrizionali, non trovando applicazione l’art. 2953 c.c. (..)”.
Sull’applicabilità dell’eccezione di prescrizione quinquennale in caso di notifica da parte del concessionario di un preavviso di fermo amministrativo si è espresso il Tribunale di Rovereto, Sez. Lavoro, che, respingendo l’eccezione di Equitalia, ha dichiarato l’illegittimità del preavviso di fermo amministrativo e della rispettiva cartella, in quanto lo stesso preavviso era stato notificato oltre il termine di prescrizione quinquennale. (Tribunale di Rovereto, Sez. Lavoro, sentenza del 28 gennaio 2014).
Tale principio è applicabile anche nelle ipotesi di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria; in relazione a questa tematica, il Tribunale di Lecce, Sez. Lavoro, con la sentenza n. 1876 del 2015, ha considerato prescritto il credito vantato dall’ente impositore sulla base del fatto che tra la notifica delle cartelle e la notifica dell’atto successivo (comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria) erano trascorsi più di cinque anni; il Giudice ha fatto propri i principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione, precisando che: “Non può sostenersi l’applicabilità del termine decennale di cui all’art. 2946 c.c., vertendosi in una ipotesi di cartelle esattoriali non opposte, poiché la consacrazione del relativo diritto in titolo esecutivo, con la formazione e trasmissione del ruolo al concessionario, non è idonea ad incidere sulla natura del diritto azionato e sull’individuazione del termine di prescrizione ad esso applicabile, in difetto di una espressa disposizione di legge che attribuisca tale efficacia alla formazione del ruolo ed al conseguente passaggio alla fase di riscossione coattiva del credito (…)”.
In conclusione, a nostro modesto parere, il termine di prescrizione dei contributi previdenziali nella fase successiva alla cartella di pagamento (non impugnata) continua ad essere di cinque anni, per due ordini di motivi:
- Divieto di analogia: è un principio oramai consolidato della Suprema Corte di Cassazione che il termine di prescrizione decennale previsto dall’art. 2953 c.c., derogando alle fattispecie normative previste per cui è prevista la prescrizione c.d.“breve”, assuma il carattere di norma eccezionale (non applicabile, quindi, in via analogica),che può trovare utilizzo solo nelle ipotesi di intervenuto passaggio in giudicato della sentenza! (Cassazione sentenza n. 3561 del 30 maggio 1980).Sull’aspetto legato al divieto di analogia, bisogna ricordare il principio elaborato dai Giudici di Piazza Cavour secondo cui: “la norma dell’art. 2953 c.c. non può essere applicata per analogia oltre i casi in essa stabiliti,onde al riconoscimento del diritto, da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere, non può essere riconosciuto altro effetto che quello interruttivo della prescrizione propria del diritto medesimo”(Cass. Civ., sentenza n. 285 del 29 gennaio 1968);
- Normativa ad hoc sulla prescrizione dei contributi previdenziali: in materia di contributi previdenziali la normativa di riferimento è rappresentata dalla Legge n.335/1995, commi 9 e 10; di conseguenza, ai fini della prescrizione, si applica la normativa “speciale” in virtù del principio “lex specialis derogat generali“!
Avv. Dario Marsella
Dott. Giovanni Siciliano
Pubblicato su Altalex.it