+39 02 93508262 info@mglex.com

Con il d.lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997 è stata istituita l’IRAP ovvero l’imposta regionale sulle attività produttive; l’art. 3 del suddetto decreto indica quali soggetti passivi dell’IRAP:

  1. le società e gli enti;
  2. gli imprenditori individuali;
  3. i lavoratori autonomi;

La nostra analisi riguarderà la debenza o meno dell’Irap per i liberi professionisti e, più in generale, per i lavoratori autonomi alla luce delle ultime ed importanti pronunce giurisprudenziali.

Nel corso dell’ultimo decennio, infatti, nelle aule delle Commissioni Tributarie e della Corte di Cassazione è stata discussa, numerose volte, l’annosa questione del pagamento o meno dell’Irap e del conseguente rimborso in capo ai lavoratori autonomi. La “svolta” è avvenuta di recente con la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 9451/16 (depositata il 10.06.16) grazie alla quale i Giudici di Piazza Cavour hanno fissato i requisiti che devono sussistere ai fini del pagamento dell’Irap o del rimborso dell’imposta nel caso in cui il pagamento non sia dovuto.

Nello specifico, la Cassazione ha stabilito che il presupposto impositivo Irap sussiste quando il contribuente/lavoratore autonomo:

  1. sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non risulti, quindi, inserito in strutture organizzative riferite ad altrui responsabilità ed interesse;
  2. impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive;

Grazie alla sentenza delle Sezioni Unite è stato chiarito che: in tutti i casi in cui (ad esempio) un libero professionista abbia: il proprio studio, utilizzi i beni necessari per svolgere la propria attività (in assenza di organizzazione), oppure, si avvalga della collaborazione di una segreteria o di una persona che svolga attività meramente esecutive, non deve pagare l’Irap e in caso di pagamento può attivarsi per chiederne il rimborso.

Su un ricorso presentato da un Ingegnere si è pronunciata, altresì, la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, sez. 1, con la sentenza n. 2106/2017 del 13.06.2017, attraverso la quale i Giudici Tributari, esaminando la documentazione presentata dal ricorrente, accoglievano le richieste di rimborso in quanto: non sussistevano i requisiti per il pagamento dell’Irap, così come indicato dalla Cassazione!

Quindi, il libero professionista che abbia versato l’Irap, in assenza del presupposto, può attivarsi per richiederne il rimborso entro 48 mesi dalla data del/i versamento/i presentando precipua istanza di rimborso presso l’Agenzia delle Entrate competente, accompagnata dalla documentazione che provi la non debenza dell’imposta; in caso di rifiuto del rimborso da parte dell’Agenzia, può essere presentato ricorso dinanzi le Commissioni Tributarie.

I soggetti potenzialmente interessati da tali principi di diritto sono, a titolo esemplificativo: medici, avvocati, dottori commercialisti, consulenti del lavoro, geometri, architetti, ingegneri, agenti di commercio e promotori finanziari.

Va chiarito, infine, che spetta al contribuente/professionista provare l’assenza del presupposto impositivo e che i requisiti per un’eventuale richiesta di rimborso Irap devono essere valutati, attentamente, e caso per caso!

Avv. Dario Marsella

Pubblicato su Rubrica “Economia & Fisco”- Belpaese